LEGGE REGIONALE DELLA LIGURIA N°16 DEL 6 GIUGNO 2008
DISCIPLINA DELL’ATTIVITA’ EDILIZIA


Sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n.6 del 18 giugno 2008 è stata pubblicata la legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia), che sostituisce la parte prima del Testo Unico statale in materia, approvato con Dpr n.380/2001. La nuova legge regionale regolamenta contenuti e procedimenti dei titoli edilizi, recepisce i principi della legislazione statale, ma al tempo stesso introduce semplificazioni e novità rispetto ad essa. Il Testo di legge intende chiarire i casi in cui è prescritto il permesso di costruire, la Denuncia di inizio attività, e introduce l'istituto della Comunicazione di inizio lavori per quegli interventi di minore rilievo in cui è opportuna una maggiore semplificazione amministrativa. Le principali novità rispetto alla normativa statale sono:

• una chiara e puntuale individuazione dei casi in cui il titolo edilizio è necessario e/o è oneroso. L'onerosità non è collegata al tipo di intervento edilizio ma al criterio dell'aumento del carico insediativo, puntualmente definito nel testo normativo.
• l'introduzione di regole univoche per la definizione degli interventi sul patrimonio edilizio esistente e la modalità di calcolo della superficie edificabile. A tal fine è previsto un meccanismo di graduale adeguamento da parte dei Comuni alla nuova disciplina.

Scopo principale della nuova disciplina è quello di uniformare le regole in materia edilizia in tutto il territorio ligure, tenuto conto che le attuali norme statali contengono margini di discrezionalità applicativa che rendono differenziato e difficoltoso l'operato dei Comuni e di chi opera nel campo dell'attività edilizia.

Fonte: sito Regione Liguria

TESTO UNICO SULLA SICUREZZA DEL LAVORO: PUBBLICATO IL D.LGS. 81/2008

E’ stato pubblicato il D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" sul Supplemento n. 108/L alla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008.

Il nuovo decreto legislativo è composto da 306 articoli (suddivisi in 13 titoli) e da 51 allegati tecnici e successivamente all’entrata in vigore, fissata per il 15 maggio 2008 (anche se la parte principale del provvedimento e cioè la valutazione dei rischi aziendali entrerà in piena operatività il 29 luglio a 90 giorni dalla pubblicazione), vengono abrogate le seguenti disposizioni di legge:

• il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;
• il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956 n. 164;
• il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, fatta eccezione per l’articolo 64;
• il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
• il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
• il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493;
• il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;
• il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 187;
• l’articolo 36 bis, commi 1 e 2 del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 5 agosto 2006 n. 248;
• gli articoli: 2, 3, 5, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 123.

Andranno, dunque, in pensione i vari decreti che per anni sono stati il punto di riferimento di tutti coloro che si sono occupati di sicurezza e dovremo imparare a conoscere il nuovo D.Lgs. n. 81/2008 in cui sono confluite tutte le norme abrogate, in alcuni casi opportunamente modificate ed integrate.

Il decreto norma tutti gli aspetti della tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: dall’istituzione di organismi interministeriali di indirizzo politico, consultivi e di coordinamento con enti pubblici che hanno compiti di prevenzione, formazione, vigilanza, salute e sicurezza del lavoro all’individuazione degli obblighi di datori di lavoro e dirigenti nonché ai requisiti della delega di funzioni.

Il decreto inolte individua gli obblighi e le responsabilità che gravano sui vari soggetti coinvolti nel processo di produzione; definisce l’oggetto e le modalità di valutazione del rischio, la regolamentazione della protezione e prevenzione del rischio.

Ribadisce poi l’obbligo del datore di lavoro alla formazione, informazione e addestramento del lavoratore; stabilisce i titoli e i requisiti del medico competente alla sorveglianza sanitaria, le disposizioni in materia di intervento per emergenza, pronto soccorso, prevenzione degli incendi; le modalità di consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori; le statistiche degli infortuni e delle malattie professionali e infine il nuovo apparato sanzionatorio.


Fonte: sito eliosingegneria.it


RIORDINO DEGLI ISTITUTI TECNICI E RELATIVE CONTROMISURE DEL COLLEGIO

Secondo i contenuti della riforma della scuola, relativa al riordino degli istituti tecnici e professionali che entrerà in vigore nell’anno 2010, i Collegi potranno avere un ruolo importante nella formazione della nuova figura del tecnico intermedio interagendo con gli istituti direttamente soprattutto nell’organizzazione dei diversi laboratori (topografia, estimo…) a cui è dedicato un alto numero di ore nel contesto di quelle complessive dell’insegnamento.

La nuova figura di “perito” diplomato, che scaturirà dai percorsi formativi di studio della durata di 5 anni, potrà assumere il titolo di geometra soltanto con l’iscrizione al nostro Albo ed eventualmente proseguire gli studi sino al congiungimento della laurea triennale o magistrale (master)

La riforma introduce la formazione degli “Istituti Tecnici Superiori” attraverso i quali sarà possibile acquisire un titolo equipollente alla laurea breve con la differenza in questo caso che non vi potrà essere la possibilità di proseguire gli studi sino al raggiungimento della laurea quinquennale (master).

L'accesso all'Albo

ORA

• Diploma di Geometra + 2 anni tirocinio (Legge 75/85) + Esame di Stato
• Diploma di Geometra + ITSF con tirocinio + Esame di Stato
• Laurea (L) comprensiva di tirocinio (Legge 328/2001) + Esame di Stato

DOMANI (si supera la 75/85)

• Diploma di Perito + ITS comprensivo di tirocinio (3 anni) + Esame di Stato
• Laurea (L) comprensiva di tirocinio (3 anni) + Esame di Stato